I nodi delle inefficienze e delle velleità normative, altro modo per dire approccio burocratico, vengono sempre presto al pettine.
Che il DM 25.7.2023 sul processo di approvazione dei bilanci costituisca una cascata incontenibe di velleità burocratiche era chiaro da subito.
Adesso che si prospetta, come sempre, la possibilità di rinviare i termini di approvazione del bilancio di previsione forse a marzo 2024, si evidenzia tutta l’inutilità del punto 9.3.6. degli ormai sempre più assurdi principi contabili:
“9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.
Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.
Anche in caso di autorizzazione legislativa all’esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l’effettiva necessità di rinviare l’approvazione del bilancio di previsione.
Per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:
– i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
-il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all’organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
– l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l’organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell’esercizio provvisorio autorizzato”.
Francesco Bruno, su NT+ del 15.12.2023, nell’articolo “Rinvio dei termini per l’approvazione dei bilanci, è proprio necessaria una deliberazione consiliare?” evidenzia, condivisibilmente, lo spreco organizzativo, di energie e di denaro connesso a migliaia di sedute consiliari, nelle quali i consigli sono chiamati ad un’operazione meramente dichiarativa: affermare, cioè, che sono effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio entro il 31.12, per le ragioni indicate nel decreto ministeriale che dispone il rinvio.
Qualcuno ha pensato bene, nelle torri d’avorio dalle quali si indicano le modalità operative, pur in assenza di esperienza concreta nell’operatività, di lasciare come qualcosa di “astratto” le ragioni del rinvio, costringendo gli enti locali a fissarle in concreto.
Non si è pensato al dispendio paradossale di energie dovuto ad atti che poi nella realtà saranno solo formali. Infatti, non è previsto da nessuna parte e nemmeno è pensabile alcun controllo né alcun sindacato di merito della decisione di avvalersi del rinvio e sulle motivazioni che ne stanno alla base.
Si è solo dato vita all’ennesimo festival del ridondante e dell’inutile, che fa contenti gli “esperti” assisi sugli scranni predisposti per loro nelle torri d’avorio.
