Nel comunicato del 17 maggio 2023 l’ANAC fa il punto della situazione, fornendo le prime indicazioni per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
Le indicazioni dell’Autority per la qualificazione
ANAC ha fornito prime indicazioni operative per l’iscrizione aII‘EIenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, alla Iuce di quanto disposto dagli articoli 62 e 63, nonché dall‘allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Con l’avvio del sistema di qualificazione alla data del 1 luglio 2023 interverrà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.
Al fine di razionalizzare l’avvio del sistema ed evitare disservizi, ANAC ha ritenuto opportuno consentire la presentazione della domanda di iscrizione all‘elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza già a partire dal prossimo 1° giugno, ferma restando la decorrenza degli effetti dell‘iscrizione dal 1° luglio 2023.
In secondo luogo, in via di prima applicazione, il predetto Elenco sarà aggiornato trimestralmente per consentire l’adeguamento costante della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio e per conto di altre stazioni appaltanti, ferma restando la validità biennale dell‘eventuale iscrizione intervenuta.
L’Autorità ha rammentato a tutte le stazioni appaltanti e centrali di committenza che, in base al combinato disposto dell’art. 62, comma 1 e dell’art. 2, comma 1, deII’allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti:
- di Iavori di importo pari o superiore ad € 500.000;
- servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di € 140.000,00 (soglia per l’affidamento diretto degli appalti nei settori ordinari)
Si rammenta che l’art. 2, co.1 dell’allegato precisa: “La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”.
Casi in cui non è necessaria la qualificazione
Diversamente, non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Presentazione della domanda di qualificazione da parte di stazioni appaltanti qualificate con riserva
Ai fini dei predetti affidamenti, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza ricadenti nell’ambito applicativo della norma sono tenute a presentare la domanda di qualificazione, anche se qualificate con riserva ai sensi dell’art. 2, co. 3 dell’allegato II.4.
Il citato comma 3 dispone che sono qualificate con riserva, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni.
Stazioni appaltanti esentate dalla domanda di qualificazione
ANAC ha rammentato che non dovranno presentare la domanda di qualificazione, in quanto iscritti di diritto nell’Elenco ai sensi dell‘art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, i seguenti soggetti:
1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
2) Consip S.p.a.;
3) Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.;
4) Difesa servizi S.p.A.;
5) Agenzia del demanio;
6) Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 20 14, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
7) Sport e salute S.p.a.
Stazioni appaltanti che non ricadono nell’ambito della qualificazione
L’Autorità ha rammentato che vi sono soggetti che non ricadono nell‘ambito soggettivo della qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 17, d.lgs. 36/2023.
Tali soggetti dovranno dichiararlo accedendo al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione.
I soggetti sono i seguenti:
1) imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori di cui agli articoli 141 e ss. del d.lgs. 36/2023 (appalti dei settori speciali);
2) soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (si vedano art. 13, comma 7, e all. I.1 2 del d.lgs. 36/2023);
3) Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti.
ANAC ha sottolineato che a questi soggetti non sarà conseguentemente applicato il blocco del rilascio del CIG.
Ulteriori deroghe
L’Autorità ha sottolineato che ulteriori eccezioni di natura oggettiva rispetto al singolo affidamento saranno previste all‘interno del sistema SIMOG al fine di ottenere il CIG nel caso in cui il RUP dichiari, sotto la propria responsabilità, che il contratto ricada in particolari fattispecie che non richiedono la qualificazione.
Soggetto competente per gli adempimenti relativi alla qualificazione
Il RASA di ogni stazione appaltante assume il compito di provvedere all’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti, cura il procedimento di iscrizione e la gestione dello stesso Elenco attraverso il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” reso disponibile, a partire dal 1° giugno 2023, nella sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni del portale (www.anticorruzione.it).
All’interno della medesima sezione del portale sono a disposizione il manuale d’uso del servizio e le risposte alle domande più frequenti.
