In Conferenza Unificata e a Palazzo Vidoni ci sono dei buontemponi, che scherzano e rendono leggere questioni tecniche, altrimenti noiose, come la fissazione di termini, il loro rispetto e la coerenza.
Il comunicato sul sito della Funzione Pubblica in merito al rinvio del Piao al 31 marzo 2023 è certamente frutto di questa invidiabile leggerezza nell’affrontare temi altrimenti ostici.
Detto comunicato ci racconta che in sede di Conferenza Unificata era stata evidenziata l’opportunità di differire la scadenza di approvazione del Piao (e conseguente della sezione anticorruzione), visto il ritardo nella venuta alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione, posticipando il termine dal 31 gennaio al 31 marzo.
Ottimo. Conseguentemente, ci si informa, “il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per i profili di rispettiva competenza, hanno ritenuto condivisibile la proposta emersa in sede di Conferenza unificata di un differimento del termine per l’adozione del PIAO, e quindi del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), non oltre il 31 marzo 2023”.
Tutto coerente? Un po’ difficile affermarlo. Infatti, si sottolinea che il differimento al 31 marzo si è attivato “tenuto anche conto del differimento al 30 aprile del termine per l’approvazione dei bilanci da parte degli enti locali introdotto con la legge di bilancio”. E’ un vero peccato che il calendario gregoriano si ostini, però, a porre il 30 aprile dopo il 31 marzo e non prima.
Per gli enti locali, in effetti, l’utilità dello spostamento del termine del Piao alla fine di marzo, visto che il bilancio di può approvare a fine aprile e che il Piao in teoria dovrebbe essere conseguenza del bilancio, è abbastanza difficile da reperire.
Del resto, il differimento del termine di adozione del Piao per gli enti locali non è condizionato da alcuna specifica iniziativa normativa, essendo automaticamente disposto nei 30 giorni successivi alla data di scadenza di approvazione del bilancio di previsione, nel caso di suo rinvio, dall’articolo 8 del DM 132/2022.
Si sarebbe portati ad affermare, dunque, che lo slittamento dell’approvazione al 31 marzo riguardi solo le pubbliche amministrazioni diverse dagli enti locali. Ma, allora, perché si afferma di aver tenuto conto del differimento dei termini di approvazione dei bilanci al 30 aprile? E qui la risposta non può che rinvenirsi appunto nella voglia di leggerezza e celia: l’effetto di comicità dato dalla plateale incoerenza di due affermazioni nella stessa frase è assicurato.
Lo stile improntato al buon umore del comunicato prosegue anche quando afferma che “occorre considerare il carattere unitario che connota il Piao”. Nessuna tra le previsioni che regolano il Piao (articolo 6 del d.l. 80/2021, dPR 81/2022, DM 132/2022), accenna nemmeno lontanamente a tale carattere unitario: ma, qualcuno da qualche parte l’ha detto o scritto e, dunque, perché non riportare in un comunicato quel che la normativa non dispone, allo scopo restare sopra quelle righe del faceto, che tanto piace a chi deve districarsi tra le norme? Un sorriso, fa passare ogni problema.
Il comunicato, in effetti, sintetizza il punto 4.1 del Parere del Consiglio di Stato 506/2022, affermando la necessità di rispettare l’ottica “di riconfigurare e integrare in modo progressivo e graduale i piani preesistenti in uno strumento nuovo e omnicomprensivo”. Ma, il Consiglio di stato si è riferito all’unitarietà del Piao non sul piano delle modalità e tempo di editazione, bensì allo scopo di evitare di configurarlo come un mero assemblaggio dei piani che dovrebbe semplificare e sostituire. Palazzo Spada ha evidenziato la necessità di garantire tempi medio lunghi ed un processo di graduale e progressiva integrazione, allo scopo di scongiurare il rischio di trasformare il tutto in una banale attività burocratica, il temuto layer of beaurocracy.
Esattamente all’opposto delle indicazioni del Consiglio di stato, invece, si sono mantenuti termini operativi inconciliabili e disconnessi, per altro nella negazione della coerenza interna della programmazione del Piao.
Lo spiega, sempre con la consueta ironia, il comunicato: “i tempi necessari per la corretta predisposizione dell’intero ciclo di programmazione del PIAO non potranno che essere allineati con quelli per la programmazione della strategia di prevenzione della corruzione, che si esplicita in particolare proprio con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)”.
In una sola frase, si rinvengono quelle paradossali contraddizioni in termine proprie della prosa lieve e ilare. Infatti, prima si afferma che il Piao è unitario; ma subito dopo si citano i piani triennali della corruzione e della trasparenza come fossero ancora una pianificazione autonoma e disconnessa dal Piao; anzi, li si indica come pianificazione che sia addirittura un presupposto, un prius rispetto al quale il Piao è subordinato in ordine logico e temporale. Infatti, i tempi del Piao debbono essere allineati a quelli della programmazione della strategia di prevenzione della corruzione.
Ma, allora: gli enti locali davvero potranno adottare il Piao, compresa la sezione anticorruzione, 30 giorni dopo il 30 aprile? Lo scritto, oltre ad essere ironico, è anche pieno di suspence. E diffonde anche una pillola di saggezza, quel sapere antico proveniente dagli avi, del quale la normazione ha tanto bisogno: “Resta fermo che ciascuna amministrazione o ente potrà provvedere all’adozione del PIAO e del PTPCT anche prima del termine di differimento del 31 marzo 2023”. Ci si dà, insomma, la riprova che se un termine è “massimo”, allora gli adempimenti da realizzare “entro” quel termine si possono concludere anche “prima” della scadenza. Almeno una certezza.
