La firma sull’offerta è necessaria, per attribuire in maniera certa la volontà dei contenuti del documento alla sfera giuridica dell’offerente.
Tuttavia, la sentenza del Tar Lazio, Sezione III, 9.12.2022, n. 16558 persuade solo perchè nel bando la sottoscrizione digitale dell’offerta era espressamente prescritta a pena di esclusione, disposizione non impugnata dalla ditta.
La pronuncia, invece, non persuade sul piano generale, per la semplice ragione che l’imposizione normativa delle gare telematiche non può non incidere sulla modifica anche degli atteggiamenti dei giudici e degli amministratori, da adeguare alle diverse modalità di fruizione degli strumenti telematici.
Le piattaforme per le gare richiedono che gli operatori economici siano preventivamente identificati, per permettere loro l’accesso e l’utilizzo dal lato utente, mediante accordi di servizio con i quali vengono conferiti i dati dei soggetti che la piattaforma abilita a compiere le varie azioni.
Se la piattaforma funziona correttamente, essa deve essere tale da rilasciare all’operatore economico ed ai soggetti da questo indicati per operare, le autorizzazioni necessarie per identificare in maniera univoca e certa coloro che operano nelle varie fasi: dal che deve discendere la necessaria certa attribuzione dei documenti redatti e caricati sul sistema alla volontà giuridica dei soggetti autorizzati.
Qualora fosse questo il funzionamento della piattaforma, e oggettivamente non si ha modo per pensare che un efficiente e corretto sistema informativo di gestione telematica delle gare possa operare diversamente, la pretesa della sottoscrizione digitale dei documenti caricati dall’operatore economico si rivela ultronea e ridondante. In effetti, un sistema di riconoscimento basato su accordi di servizio e rilasci di credenziali univoche per accedere alla piattaforma è di per se stesso tale da conseguire gli obiettivi della sottoscrizione digitale:
- la verifica della coincidenza tra il soggetto autore dell’atto e colui che lo ha sottoscritto: essa discende dalla concessione a monte delle credenziali, sicchè chi opera nella piattaforma non può che essere chi sia stato a ciò abilitato;
- la conseguente volontà del soggetto che agisce sulla piattaforma di volere come proprio il contenuto dei documenti ivi caricati.
E’ vero, come afferma il Tar Lazio, che la sottoscrizione digitale non costituisce un adempimento vessatorio e di particolare complessità: si tratta di un’operazione semplice.
Tuttavia, congegnare la presentazione di offerte entro piattaforme digitali seguendo la metafora della carta è un errore logico e procedurale.
Utilizzare l’informatica come mera trasposizione in pixel contenuti in una memoria e visualizzati in uno schermo, imponendo il caricamento di copia dei documenti e la sottoscrizione digitale, significa ancora ragionare come se si componessero i “plichi” cartacei, con mezze maniche nere, timbri, ceralacca, boccette di inchiostro, gomme e carta carbone.
La telematizzazione e l’informatizzazione debbono essere utilizzate come strumentazioni nuove, capaci di modificare i processi operativi. Se l’accertamento dell’identità di chi è autorizzato ad operare in una piattaforma è svolto a monte, la pretesa della sottoscrizione digitale è solo ancoramento alla coperta di Linus di procedure confortanti, ma incapaci di far approdare verso le revisioni e semplificazioni connesse alla telematica, il cui potenziale resta, così, inespresso.
