Che l’area Funzionari ed Elevata Qualificazione sia sostanzialmente solo una modifica esclusivamente nominale della “vecchia” area delle Posizioni Organizzative lo si è ormai compreso.
Il Ccnl 16.11.2022, per altro in chiaro contrasto con le disposizioni del d.l. 80/2021, non ha introdotto un inquadramento cuscinetto tra la (ancora attuale fino al 31.3.2023) Categoria D e la dirigenza, al contrario di quanto avvenuto nel comparto Funzioni Centrali, perché le Elevate Qualificazioni altro non sono se non incarichi a termine, conferiti eventualmente a chi sia inquadrato nell’area Funzionari. Non una nuova ed autonoma area di inquadramento, definitivamente acquisito.
Un’operazione solo formale e di denominazione, si diceva, come conferma la paradossale situazione che a partire dall’aprile 2023 si creerà nell’ordinamento professionale locale: nonostante si ridetermini la Categoria D in un area denominata Funzionari ed Elevata Qualificazione allo scopo di sottolineare il tentativo di enfatizzare la valorizzazione del personale locale con un “percorso di carriera” che possa portarlo all’Elevata Qualificazione appunto, il sistema sarà caratterizzato, invece, da incarichi di Elevata Qualificazione conferibili a chi non sia inquadrato né inquadrabile come Eevata Qualificazione.
Infatti, l’articolo 19 del Ccnl 16.11.2022 ribadisce i contenuti dell’articolo 17 del Ccnl 21.5.2018: “Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”.
Risulta abbastanza chiara la contorsione della normativa contrattuale che, da un lato, prevede un’area specificamente destinata all’inquadramento del personale che per titoli e competenze sia idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie dell’Elevata Qualificazione; ma, dall’altro, considera possibile che siano di Elevata Qualificazione dipendenti che l’Elevata Qualificazione proprio per norma contrattuale non possono averla, cioè quelli inquadrati nell’area Istruttori.
Nei mesi scorsi si è tanto enfatizzata la riforma disposta col d.l. 80/2021, perché idonea a conseguire l’obiettivo del rafforzamento della pubblica amministrazione con forze lavorative nuove e competenze elevate, da riconoscere con trattamenti giuridici ed economici rilevati, anche per rendere “attrattiva” la domanda di lavoro pubblico.
Tutto sacrosanto. Ma, appare evidente che simile progetto possa funzionare per davvero solo a patto di introdurre realmente nella PA appunto personale dotato delle competenze e conoscenze specifiche e peculiari di una Elevata Qualificazione. Le specifiche professionali indicate dal Ccnl 16.11.2022 non sono proprio banali:
• conoscenze altamente specialistiche; • competenze gestionali e socio-relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità; • capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo; • responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.
Ora, è senz’altro vero che gli enti locali sono moltissimi, oltre 8.000 e che la grandissima parte di essi è di dimensioni molto piccole e con un quantitativo ridotto di dipendenti, connesso anche ad una spesa storica per il personale bassa.
Ed altrettanto vero che in simile situazione di fatto possano esservi situazioni nelle quali risultino scoperti posti da destinare alla direzione delle strutture amministrative, oppure situazioni-limite, nelle quali nemmeno sia prevista nella dotazione organica la figura professionale da inquadrare nell’area Funzionari ed Elevata Qualificazione.
Il Ccnl, dunque, prende atto di questa realtà e non può che consentire agli enti di “arrangiarsi” in qualche modo, così permettendo che l’ossimoro: si attribuiscono incarichi di Elevata Qualificazione anche a dipendenti non in possesso di requisiti per avere l’inquadramento nell’area di elevata qualificazione.
Insomma, il Ccnl non aiuta a spingere per il superamento del nanismo, la polverizzazione e la miopia organizzativa. L’operazione solo nominale lascia le cose come stanno, senza nessun incentivo agli enti a rivedere organizzazione e struttura e ad attrarre davvero competenze e capacità tali da elevare la qualità del lavoro nel comparto Funzioni Locali.
