Quelle resistenze poco utili alla presa di coscienza che i costi della manodopera sono ribassabili

Il Tar Calabria ha aperto la stura alla questione di lana caprina del “ribasso indiretto”. Una tesi del tutto fuorviante e confusionaria, che il Consiglio di Stato ha, finalmente, smentito con la sentenza della Sezione V, 2/7/2025, n. 5712. Pare che il Tar Calabria non accetti troppo di buon grado la corretta chiave di lettura…

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Il Tar Calabria ha aperto la stura alla questione di lana caprina del “ribasso indiretto”. Una tesi del tutto fuorviante e confusionaria, che il Consiglio di Stato ha, finalmente, smentito con la sentenza della Sezione V, 2/7/2025, n. 5712.

Pare che il Tar Calabria non accetti troppo di buon grado la corretta chiave di lettura indicata da palazzo Spada, poichè si abbarbica al contenuto della lex specialis per il caso di specie. Lo si evince dalla sentenza Tar Calabria, Reggio Calabria, 23/07/2025, n. 549, che con riluttanza si adegua in parte alle indicazioni da Palazzo Spada.

La realtà è solo una ed è quella enunciata dal Consiglio di Stato:

è da escludere che – come sostenuto dalla ricorrente in primo grado e ritenuto anche dal T.a.r. – l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 abbia dettato la regola – opposta a quella operante nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 – che i costi della manodopera debbano essere esclusi dall’importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore economico per indicare l’importo contrattuale oggetto della sua offerta economica complessiva”;

L’indicazione fornita dal legislatore alle stazioni appaltanti non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, e di “scorporare” gli stessi dall’importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all’importo (complessivo) soggetto a ribasso”;

“la novità rispetto al testo dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso”;

La quantificazione e l’indicazione separata (o “scorporata”) dei costi della manodopera negli atti di gara risponde piuttosto alla duplice ratio:

– di imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera […]

– di fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, in modo da responsabilizzare gli stessi, assicurando che, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo” (in linea peraltro con quanto previsto dall’art. 91 comma 5 del d.lgs. n. 36 del 2023), svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi (cfr. già Cons. Stato, V, n. 5665/2023, su cui infra) e indichino i propri costi della manodopera, a loro volta, separatamente, onde consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro”;

In definitiva:

– l’operatore economico deve indicare separatamente il proprio costo della manodopera (come d’altronde era già sancito dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 e, attualmente, dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023: cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 31 dicembre 2024, n. 10547), essendo onerata di tale indicazione separata (a differenza di quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 50 del 2016) anche la stazione appaltante (ai sensi dell’art. 41, comma 14, secondo periodo);

– per l’operatore economico, così come per la stazione appaltante, “l’importo posto a base di gara” è comprensivo dei costi della manodopera”.

Quando i Tar cesseranno di complicare la vita con letture arzigogolate ed infondate delle norme sarà sempre tardi.

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