Secondo quanto affermato dal TAR Umbria nella decisione n. 456/2024, sarebbe illegittima una ordinanza sindacale avente ad oggetto la rimozione di rifiuti di vario genere, abbandonati e/o depositati in maniera incontrollata su area privata, qualora essa, pur preceduta dalla formale comunicazione di avvio del procedimento, sia stata adottata senza garantire all’interessato di esercitare le proprie prerogative difensive. Infatti, tra la effettiva ricezione della comunicazione da parte del destinatario e l’adozione della ordinanza sindacale, sarebbe trascorso un arco di tempo particolarmente breve (solo cinque giorni) tale da precludere la possibilità di presentare un valido contributo difensivo.
