Relazioni sindacali: non si metta la PA tra l’incudine delle azioni delle Ooss e il martello di responsabilità erariali

Nel suo pregevole intervento “Contrattazione decentrata: i sindacati non firmatari del Ccnl possono partecipare alle trattative?”, Concetta Orlando evidenzia due aspetti fondamentali: A ben guardare il quadro delle norme, la cui fonte sia tanto la legge, quanto il contratto, non possono considerarsi fondati i dubbi sull’inevitabile esclusione dei sindacati non firmatari del Ccnl dalle relazioni…

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Nel suo pregevole intervento “Contrattazione decentrata: i sindacati non firmatari del Ccnl possono partecipare alle trattative?”, Concetta Orlando evidenzia due aspetti fondamentali:

  1. per quanto interpretazioni di “diritto vivente” o per suggestioni o per visioni proposte da giudici del lavoro a macchia di leopardo, senza una specifica nomofilachia, possano far pensare come ammissibili letture estensive del divieto posto alle organizzazioni firmatarie dei Ccnl di partecipare alle relazioni sindacali, la lettura combinata del complesso delle norme, che la Orlando ricostruisce con puntualità, non può non indurre a considerare precluso a detti sindacati ogni relazione;
  2. le sentenze “ellittiche” dei giudici del lavoro fanno stato solo ed esclusivamente tra le parti. Quindi, anche se le organizzazioni sindacali non firmatarie nel pretendere il loro coinvolgimento nelle relazioni loro precluse si possano fare forza di tali sentenze, esse non vanno considerate. La parte pubblica non può che attenersi alle chiare previsioni delle norme, poiché non si deve mai dimenticare il vincolo estremo al rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa.

A ben guardare il quadro delle norme, la cui fonte sia tanto la legge, quanto il contratto, non possono considerarsi fondati i dubbi sull’inevitabile esclusione dei sindacati non firmatari del Ccnl dalle relazioni sindacali a livello decentrato.

Certo, sul piano della politica generale, sindacale e sociale, poi, si può discutere molto della concreta opportunità di simile preclusione. Però, ad esempio, gli accordi quadro sulla rappresentanza, che poi sono solo una delle molte fonti a presidio della materia, sono stati sottoscritti da tutti i sindacati e sono molto chiari su tale preclusione. Così come è avvenuto che nel passato tutti i Ccnl sottoscritti unanimemente dalle Ooss maggiormente rappresentative abbiano sempre contenuto le clausole di preclusione anche oggi presenti nei Ccnl dell’ultima stagione di rinnovo, senza che nessuno mai abbia eccepito nulla al riguardo.

Sempre in modo arguto, Concetta Orlando, nel prendere atto che alcuni giudici del lavoro (molte sentenze dei quali confermano quanto in modo non del tutto adeguato la giurisdizione ordinaria conosca l’assetto normativo particolare del lavoro alle dipendenze delle PA) si rifanno a letture a dir poco originali della Costituzione per riconoscere alle Ooss non firmatarie la possibilità di essere parte delle trattative decentrate, si chiede perché non si sollevi la questione di legittimità costituzionale in merito alle norme del d.lgs 165/2001 vistosamente finalizzate a vietare l’estensione delle relazioni sindacali ai non firmatari dei Ccnl.

Al di là di queste questioni giuridiche e politiche, tuttavia, quel che davvero conta è tenere però fuori la cosiddetta “amministrazione attiva”, cioè le PA quali datori di lavoro, da ambiti di responsabilità che in questo caso come non mai non possono essere loro addebitati.

Non è, in altre parole, possibile ammettere l’avvio della “caccia al responsabile”, civile o erariale – a meno di evidenti violazioni – connessa all’adesione ad una o l’altra lettura e, soprattutto, alla gestione degli eventuali contenziosi.

L’esistenza di giudizi civili secondo i quali letture costituzionalmente orientate permetterebbero comunque anche alle Ooss non firmatarie dei Ccnl di essere parte dei negoziati decentrati non può e non deve essere ennesima fonte di incertezza ed esposizione a responsabilità di chi è chiamato ad operare come parte pubblica, cioè dei dirigenti e dei funzionari.

Sotto questo aspetto, non può certo considerarsi d’aiuto il parere Aran “Funzioni locali – soggetti titolari delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro” dell’11 Marzo 2026.

Per un verso, opportunamente l’Agenzia (che ha evidenziato qui giurisprudenza secondo cui le Ooss non firmatarie dei Ccnl non sono da ammettere alla contrattazione di secondo livello) “osserva che le sentenze della Corte Costituzionale che sono più volte intervenute sull’art. 19 della legge 300/1970 non determinano alcun effetto nell’ambito del lavoro pubblico in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3095/2018 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2025, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, su cui si fondano le clausole contrattuali sopra richiamate, è norma speciale rispetto allo Statuto dei lavoratori”. Così l’Agenzia prova a dare forza alla complessa azione delle PA nel reggere l’urto della pretesa di estendere comunque le relazioni anche ai non firmatari.

C’è però da evidenziare che il parere citato prima e presente nel portale dell’Agenzia è una versione un po’ edulcorata di altro parere qui reperibile, ove “Si suggerisce, pertanto, di prestare attenzione alla corretta applicazione delle norme contrattuali, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 20/1994 come modificato dalla legge n. 1/2026”.

Ora, dovrebbe risultare fondamentale evitare di mettere l’amministrazione “attiva”, chi quotidianamente opera, sempre tra l’incudine di regole più o meno controverse, ed il martello della responsabilità ventilata anche a prescindere dalla complessità delle regole stesse.

Il richiamo alla responsabilità erariale non è di aiuto alcuno, specie, poi, se riferito proprio alla riforma di cui alla legge 1/2026.

Quale potrebbe mai essere la responsabilità erariale, infatti, connessa alla sola circostanza dell’ammissione di un sindacato non firmatario del Ccnl alle relazioni sindacali di secondo livello?

Certo, si tratterebbe di una violazione delle disposizioni normative e contrattuali. Ma:

  1. per un verso, come si nota, vi è una (sia pur criticabile) giurisprudenza civile che propende per la non esclusione di tali Ooss dalle relazioni: la responsabilità di ciò è dell’amministrazione attiva?;
  2. per altro verso, l’illegittimità in sé delle decisioni (qui non si tratta di provvedimenti amministrativi, vertendosi in materia di diritto civile) non è causa automatica di responsabilità erariale: la Corte dei conti evidenzia da sempre che ne è un possibile indizio, ma essa sorge solo dimostrando un nesso di connessione chiara tra azione/omissione e danno economico prodotto. La semplice estensione – per quanto illecita – della negoziazione o dell’informazione o del confronto, non è in alcun modo produttiva di danno erariale: questo potrebbe discendere solo dai contenuti attuativi degli atti oggetti delle relazioni e non dalle relazioni stesse.

Si dia, dunque, alle PA la serenità – che spesso nelle relazioni sindacali è proprio quel che manca – di agire. Si forniscano appunto filoni giurisprudenziali, si dimostri – cosa utilissima proprio alla luce della legge 1/2026 – quali sono quelli maggioritari, si esprimano pareri chiari da parte delle autorità competenti, ma finalizzati ad illuminare il percorso operativo, senza evocare responsabilità incombenti.

Si dovrebbe essere al corrente che i funzionari capaci di tenere il punto e non consentire alle Ooss non firmatarie di partecipare alle relazioni sindacali rischieranno già in proprio, posti gli aspetti di responsabilità penale, dunque personale, connessi alle probabili azioni per comportamento antisindacale.

Invece di sollevare suggestioni per le responsabilità erariali, si indichi alle PA come agire a tutela dei funzionari che applicando la legge si esporranno alle reazioni più che probabili delle Ooss. E si intervenga in modo ultimativo e definitivo, allo scopo di eliminare ogni possibile residuo equivoco normativo.

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