Requisiti di ordine speciale

Il parere precontenzioso dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 32 del 17.01.2024 ha interessato il tema dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023. Come affermato dall’Autorità indipendente, per pacifica giurisprudenza, la stazione appaltante disporrebbe di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara, potendo introdurre disposizioni atte a limitare la platea…

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Il parere precontenzioso dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 32 del 17.01.2024 ha interessato il tema dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023. Come affermato dall’Autorità indipendente, per pacifica giurisprudenza, la stazione appaltante disporrebbe di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara, potendo introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché ciò non avvenga restringendo eccessivamente ed irragionevolmente il gioco della concorrenza. Quindi, tale prerogativa andrebbe esercitata tramite la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, rispettando parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto. Inoltre, le prescrizioni di gara dovrebbero essere frutto di una adeguata istruttoria in modo da contemperare l’interesse pubblico ad ottenere il miglior servizio con il massimo risparmio di spesa. Infine, andrebbe assicurata, altresì, la partecipazione alla gara di una pluralità di concorrenti sì da scegliere quello più meritevole.

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