Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10185 del 22 dicembre 2025 chiarisce che, negli appalti di servizi, la stazione appaltante può inserire nella lex specialis requisiti di capacità tecnica e professionale ulteriori rispetto a quelli tipizzati dall’art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023, in forza del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 10, comma 3. In particolare, per appalti assicurativi di elevata complessità e valore (come i rischi aeronautici), è legittimo richiedere il possesso diretto di una struttura interna di claim management e limitare l’esternalizzazione totale della gestione dei sinistri, per assicurare qualità e governance certa del servizio. La clausola è ritenuta proporzionata perché non chiude il mercato: l’operatore può comunque ricorrere all’avvalimento o avvalersi di periti per specifiche valutazioni tecniche.
