Il parere dell’Aran 35353 del 2025 secondo il quale la contrattazione decentrata può stabilire di incrementare nell’anno in corso le risorse destinate a risultato se non interamente spesa la parte stabile è oggettivamente non condivisibile. Si riferisce, infatti, ad un problema che è affrontato e risolto dal Ccnl, cioè il destino delle risorse del fondo delle risorse decentrate non interamente erogate in un certo anno, in senso contrario a quanto stabilito dal Ccnl.
L’articolo 80, comma 1, ultimo periodo, del Ccnl 16.11.2022 stabilisce in modo inequivoco la disciplina specifica dell’utilizzo annuale delle risorse decentrate: “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”.
Quindi, la contrattazione nazionale collettiva dispone in maniera cristallina il precetto posto a regolare come gestire eventuali residui non spesi delle risorse di parte stabile, quelle previste dall’articolo 79, comma 1.
Ora, l’Aran sottoscrive i Ccnl come parte pubblica. Dunque, l’Agenzia deve sapere molto bene che i Ccnl sono gerarchicamente sovraordinati ai contratti decentrati integrativi, come evidenziato in maniera chiarissima dall’articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001 ove si dispone: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
Poichè è il Ccnl a stabilire la sorte delle risorse di parte stabile non erogata, indicando che vadano a confluire nelle risorse dell’anno successivo nella parte variabile, quanto affermato dall’Aran col parere 35353/2025 non è rispettoso dell’articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001 e dell’articolo 80, comma 1, del Ccnl 16.11.2022: gli enti non possono affatto stabilire col contratto decentrato integrativo di incrementare le risorse di parte variabile con i residui non spesi della parte stabile riferite alla medesima annualità. Se, dunque, nel 2026 per una qualsiasi ragione non si spenda il 5% delle risorse stabili, non si possono incrementare di questo 5% le risorse variabili del medesimo 2026. Tale risparmio cede a carico delle risorse decentrate del 2027, nella parte variabile e la contrattazione decentrata non ha modo di intervenire sul tema.
