Residui non spesi delle risorse stabili? Vanno nella parte variabile del fondo dell’anno successivo

Il parere dell’Aran 35353 del 2025 secondo il quale la contrattazione decentrata può stabilire di incrementare nell’anno in corso le risorse destinate a risultato se non interamente spesa la parte stabile è oggettivamente non condivisibile. Si riferisce, infatti, ad un problema che è affrontato e risolto dal Ccnl, cioè il destino delle risorse del fondo…

Data

Categoria

Il parere dell’Aran 35353 del 2025 secondo il quale la contrattazione decentrata può stabilire di incrementare nell’anno in corso le risorse destinate a risultato se non interamente spesa la parte stabile è oggettivamente non condivisibile. Si riferisce, infatti, ad un problema che è affrontato e risolto dal Ccnl, cioè il destino delle risorse del fondo delle risorse decentrate non interamente erogate in un certo anno, in senso contrario a quanto stabilito dal Ccnl.

L’articolo 80, comma 1, ultimo periodo, del Ccnl 16.11.2022 stabilisce in modo inequivoco la disciplina specifica dell’utilizzo annuale delle risorse decentrate: “Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”.

Quindi, la contrattazione nazionale collettiva dispone in maniera cristallina il precetto posto a regolare come gestire eventuali residui non spesi delle risorse di parte stabile, quelle previste dall’articolo 79, comma 1.

Ora, l’Aran sottoscrive i Ccnl come parte pubblica. Dunque, l’Agenzia deve sapere molto bene che i Ccnl sono gerarchicamente sovraordinati ai contratti decentrati integrativi, come evidenziato in maniera chiarissima dall’articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001 ove si dispone: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.

Poichè è il Ccnl a stabilire la sorte delle risorse di parte stabile non erogata, indicando che vadano a confluire nelle risorse dell’anno successivo nella parte variabile, quanto affermato dall’Aran col parere 35353/2025 non è rispettoso dell’articolo 40, comma 3-quinquies, del d.lgs 165/2001 e dell’articolo 80, comma 1, del Ccnl 16.11.2022: gli enti non possono affatto stabilire col contratto decentrato integrativo di incrementare le risorse di parte variabile con i residui non spesi della parte stabile riferite alla medesima annualità. Se, dunque, nel 2026 per una qualsiasi ragione non si spenda il 5% delle risorse stabili, non si possono incrementare di questo 5% le risorse variabili del medesimo 2026. Tale risparmio cede a carico delle risorse decentrate del 2027, nella parte variabile e la contrattazione decentrata non ha modo di intervenire sul tema.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

    La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…