Come chiarito dall’Anac nel parere funzione consultiva n. 14/2024 per gli appalti di servizi indetti prima del d.l. n. 4/2022 (recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”) non sarebbe consentita la revisione dei prezzi contrattuali senza una previsione esplicita in tal senso all’interno del disciplinare di gara. Per i servizi, infatti, non troverebbero applicazione le disposizioni emergenziali che il Codice dei Contratti avrebbe riferito esclusivamente agli appalti di lavori.
