Con la sentenza n. 23738/2024, il TAR Lazio ha respinto il ricorso contro una stazione appaltante che aveva stabilito costi della manodopera inferiori alle tabelle ministeriali. I giudici hanno chiarito che tali ribassi non sono illegittimi, salvo scostamenti significativi. Nel caso in esame, le differenze, oscillanti tra -0,8% e -10,4%, sono state giudicate non rilevanti rispetto ai parametri giurisprudenziali.
