Come evidenziato nella sentenza numero 5378 del Consiglio di Stato, nel processo amministrativo, il ricorso collettivo presentato da una pluralità di soggetti con unico atto sarebbe ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Infatti, la proposizione di un ricorso del genere rappresenterebbe una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, andrebbe proposta dal relativo titolare con separata azione.
Nel caso di specie [1], il presupposto alla base della pretesa degli appellanti sarebbe stato analogo ma non identico.
[1] Coinvolgente l’impugnazione contestuale, da parte di una pluralità di soggetti, degli atti adottati da un Comune.
