La sez. II del TAR Puglia, con sentenza n. 988/2024, ha annullato un’ordinanza del Sindaco di un Comune con la quale era stata ingiunta, ad una Casa di Riposo della zona, la rimozione e l’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Secondo la Corte, l’ente locale interessato avrebbe omesso ogni attività istruttoria al fine di verificare la concreta imputabilità – a titolo doloso o colposo – dell’abbandono dei rifiuti in capo alla ricorrente, violando così il disposto dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.
