E’ stato varato lo schema di decreto del Ministero dell’interno avente ad oggetto “Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, a norma dall’articolo 84 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267“, dopo il via libera della conferenza Stato-città. Il decreto sostituirà quello del 4 agosto 2011.
Il campo di applicazione della norma riguarda gli amministratori locali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche, ai quali è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto disposto dal decreto.
In particolare, agli amministratori degli enti locali è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area funzioni locali.
A liquidare le spese provvederà il dirigente (o EQ con funzioni dirigenziali) individuato come competente da ciascun ente; per avere la liquidazione delle spese, l’amministratore interessato dovrà presentare una richiesta corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.
Qualora dalla documentazione presentata dal richiedente risulti un importo inferiore rispetto a quello previsto per le stesse tipologie di spesa dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area funzioni locali, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate per ciascuna distinta tipologia di spesa di cui al comma 1, senza possibilità di compensazione tra le stesse.
Il riferimento da considerare è l’ormai obsoleto articolo 35 del Ccnl 23.12.1999.
Art. 35 Ccnl 23.12.2025
Trattamento di trasferta
1.Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima località.
2.Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a)una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
L. 1945 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
b)il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate.
c)il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 11.
3.Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4.Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 38, commi 2 e ss., del presente CCNL e al dirigente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
5.Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art. 1, comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 59.150 per il primo pasto e di complessive L. 118.300 per i due pasti.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
6.Gli enti individuano, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria di L. 60.000 lorde.
Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l’espletamento dell’incarico affidato.
7.Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.
8.L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
9.L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
10.Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
11.Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.
12.Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche: l’indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) ed i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
13.Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
L’articolo 3, del nuovo decreto, coerentemente con le previsioni DM 4 agosto 2011 (destinato ad essere abrogato), permette agli enti locali di ridurre l’importo dei rimborsi nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, con un taglio obbligatorio non inferiore al 5% per gli enti in stato di dissesto, gli enti strutturalmente deficitari e gli enti ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
E’ presente, come sempre, la clausola di invarianza finanziaria: dunque, dal nuovo decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni dunque sono vincolate dai limiti delle risorse già previste a legislazione vigente nei propri bilanci per tali finalità.
Come si nota, si tratta di una disciplina estremamente tecnica, di interesse certo, ma sostanzialmente marginale. Eppure nei giorni scorsi ha avuto la trattazione col risalto e l’enfasi di chissà quale riforma “epocale”.
In particolare, molti hanno sottolineato l’effetto del nuovo DM di allineare il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali ai rimborsi previsti per i dirigenti. Addirittura, il presidente dell’Anci ha sostenuto che si sia eliminata “finalmente la sperequazione fra trattamenti di missione di amministratori locali e dirigenti del comparto delle funzioni locali”.
Ma, al di là della circostanza che il DM in argomento non ha affatto la portata con la quale è stato magnificato, ci si chiede quale sia il senso ed il fondamento dell’espressione “sperequazione”.
Vi sarebbero da esprimere alcune osservazioni:
- l’Anci è componente del Comitato di settore che fornisce all’Aran le direttive per sottoscrivere i contratti: se c’è stata una “sperequazione”, quindi, tra dirigenti e amministratori, l’ha causata l’Anci stessa;
- come si nota, esiste la Conferenza unificata, sede nella quale i comuni hanno l’opportunità comunque di definire, tra l’altro, i criteri per disciplinare i rimborsi delle spese per trasferte; se nel 2011 qualcuno diede vita ad una “sperequazione”, anche in questo caso non si può non ritenere si sia tratto di una auto-sperequazione;
- in ogni caso, parlare di sperequazione tra amministratori politici e dirigenti nella disciplina del rimborso per le trasferte è come parlare di sperequazione tra tennisti e calciatori a proposito di palla che va in rete e lamentarsi che per i primi è punto per l’avversario, mentre per i secondi è gol; amministratori e dirigenti (e funzionari) fanno parte di mondi paralleli e distinti, con trattazioni e disciplina del tutto diverse, anche perchè i primi non sono lavoratori subordinati, sicchè anche prendere a parametro dei rimborsi una disciplina contrattuale appare un ossimoro;
- non si comprende quale sia la ratio di una parametrazione tra ruoli diversi, per quanto in collaborazione tra essi, quali quello dei politici locali e dei dirigenti degli enti.
