La mancata assegnazione degli obiettivi può in linea teorica costituire danno per i lavoratori, qualora essi dimostrino che avrebbero avuto possibilità di conseguirli. Lo indica indirettamente l’ordinanza della Cassazione 20.1.2026, n. 1235, che pur riferita al rapporto di lavoro privato esprime indicazioni riferibili anche al lavoro alle dipendenze della PA.
L’ordinanza non chiude le porte alla valutazione di illiceità del comportamento del datore, inerte nell’assegnare obiettivi che costituiscono presupposto per l’erogazione del salario accessorio collegato al risultato. Questo è un fenomeno che negli enti locali è estesissimo: sono innumerevoli i casi di mancata assegnazione di obiettivi e di connessa stasi nell’attribuzione dei premi, con strascichi nel tempo molto lunghi ed anche connessi rischi di danni all’erario.
Il sistema probatorio a sostegno del danno reclamato dai lavoratori appare complesso: la Cassazione conferma l’avviso espresso dai giudici di merito, secondo il quale spetta ai lavoratori dimostrare:
- effettive possibilità di raggiungimento degli obiettivi, in base
- alle modalità lavorative adottate,
- alla tipologia dell’incarico svolto,
- alle caratteristiche e capacità professionali.
In assenza di un sistema di valutazione completo ed efficace e della fissazione chiara dei contenuti dei profili, cioè l’insieme delle mansioni e dei compiti da svolgere, tali dimostrazioni sono estremamente complicate.
Tuttavia, a differenza del lavoro privato, al quale si riferisce l’ordinanza della Cassazione 20.1.2026, n. 1235, nel lavoro pubblico l’attribuzione degli obiettivi costituisce un vero e proprio obbligo giuridico per i datori, cui corrisponde anche un’obbligazione contrattuale alla luce delle previsioni dei Ccnl.
Proprio perchè il datore pubblico è vincolato a fissare gli obiettivi da disposizioni di legge e contrattuali, la prova del danno potrebbe rivelarsi maggiormente attenuata nell’ambito del lavoro pubblico. La presenza, infatti, quanto meno di bozze documentali contenenti gli obiettivi o anche la fissazione provvisoria degli stessi (prevista per altro espressamente dall’articolo 5, comma 1-ter, del d.lgs 150/2009), potrebbe considerarsi evidenza dell’attivazione informale dell’assegnazione di obiettivi: il riferimento ad obiettivi simili o analoghi fissati negli anni precedenti ed il tasso medio del loro raggiungimento sono suscettibili di essere considerati come elementi probatori del danno derivata dalla mancata formale assegnazione ai dipendenti, cui consegua la mancata attribuzione del salario accessorio.
