L’ufficio di supporto giuridico del MIT, con parere 2260/2023, ha chiarito un profilo di rilievo per quanto concerne la figura del RUP. L’interrogativo posto era sostanzialmente il seguente: occorre l’iscrizione all’albo professionale per il tecnico, pubblico dipendente, che debba svolgere, per conto della P.a., le attività rientranti nel proprio mansionario (RUP, Progettista, DL, collaudatore)?
Ad avviso del MIT, purché si rispettino le condizioni di cui al co. 2, art. 4, allegato I.2, assolutamente no. Relativamente, invece, alle attività di cui al comma 3 della medesima disposizione, la mera abilitazione sarebbe sufficiente sempre che «le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non coincidano nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice».
