Il MIT, con il Parere n. 3995/2026, chiarisce che il ricorso alla stazione appaltante qualificata da parte di una SA non qualificata, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 36/2023, deve essere formalizzato mediante accordo o convenzione ex art. 30 TUEL o art. 15 l. 241/1990. Tali accordi possono prevedere esclusivamente il ristoro delle spese effettivamente sostenute, nei limiti della clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 228 del Codice. Non è quindi configurabile un’attività svolta a titolo oneroso con corrispettivi parametrati a complessità o importo delle opere.
