Come chiarito dall’Anac con atto del Presidente del 20 marzo scorso, il conflitto di interessi si realizzerebbe nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione presenterebbe un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo a qualsiasi posizione potenzialmente capace di minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico.
Ciò posto, nel caso di conflitto di interessi da parte del consigliere di un Ordine provinciale dei Farmacisti, come si dovrebbe procedere? Sarebbe opportuno che il consigliere si astenga dal prendere decisioni in conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali o del coniuge, conformemente a quanto previsto anche nel Codice di comportamento dell’Ente.
Quale misura di prevenzione del conflitto, anche potenziale – precisa Anac- ci si dovrebbe riferire all’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e alla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato.
