Serve davvero la costituzione definitiva del fondo ai fini dell’avvio della contrattazione?

Arturo Bianco, nell’articolo pubblicato su NT+ del 16.1.2023, dal titolo “Nuovo contratto, enti alla prova della revisione dell’ordinamento professionale” mette giustamente sull’avviso gli enti: i termini del Ccnl non sono da qualificare come ordinatori o perentori in applicazione delle regole amministrative, ma vanno guardati alla luce del diritto civile. Il loro mancato rispetto implica inadempimento…

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Arturo Bianco, nell’articolo pubblicato su NT+ del 16.1.2023, dal titolo “Nuovo contratto, enti alla prova della revisione dell’ordinamento professionale” mette giustamente sull’avviso gli enti: i termini del Ccnl non sono da qualificare come ordinatori o perentori in applicazione delle regole amministrative, ma vanno guardati alla luce del diritto civile. Il loro mancato rispetto implica inadempimento contrattuale.

Dunque, occorre agire in modo da restare entro i termini di applicazione dei vari istituti. Tra detti termini, v’è quello di avviare la contrattazione entro il primo quadrimestre di ogni anno: lo scopo è evitare i rischi di contrattazione tardiva e le connesse controproducenti conseguenze in particolare sulle spese che è possibile impegnare.

A tale scopo, la costituzione del fondo e l’avvio della contrattazione sono due elementi certamente connessi, ma indipendenti.

Il fondo può essere costituito formalmente solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione. Ma, le trattative debbono essere avviate prima.

Come è possibile ciò? Per una ragione semplicissima: gli enti debbono trattare i criteri di destinazione del fondo, non le specifiche somme da destinare.

Sebbene questa seconda opzione sia espressamente menzionata dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del Ccnl 16.11.2022, è un grave errore trattare i valori delle somme. Infatti, oggetto della contrattazione restano i criteri, cioè i metodi per giungere alla determinazione dei valori, applicando appunto i criteri concordati. Il che rende del tutto indifferente l’importo effettivo del fondo.

Se, infatti, come pure ammette l’articolo 7, comma 1, lettera a), del Ccnl 16.11.2022, si utilizzi come criterio la definizione di percentuali delle somme da destinare ai vari istituti, la percentuale resta comunque fissa, qualsiasi sia l’importo effettivo del fondo. Dunque, se detto importo è 1000 e all’indennità di turno si stabilisca di destinare il 13%, essa varrà 130; se il fondo fosse 1100, essa varrebbe sempre il 13% e in valore assoluto 143. Non contrattando i valori, ma le percentuali, sarebbe perfettamente possibile scongiurare il rischio della contrattazione tardiva.

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