In tema di servizi di ingegneria e architettura, per il TAR Sicilia (sentenza n. 2336/2024), una delle novità codicistiche sarebbe costituita dalla previsione per cui i soggetti interessati dovrebbero ricomprendere nell’oggetto sociale la prestazione degli stessi. Di conseguenza, vista l’elevata professionalità richiesta per tali servizi, il legislatore non avrebbe introdotto un requisito meramente formale. Al contrario, avrebbe voluto che, nell’oggetto sociale, le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria venisse riportata esplicitamente e in maniera non ambigua. Insufficiente, quindi, risulterebbe la disposizione che si limiti a conferire all’ente il generico potere di stipulare contratti di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; contrariamente al chiaro tenore letterale degli articoli 66 e 37, co. 1, rispettivamente, del d.lgs. n. 36/2023 e del suo allegato II.12.
