Con la sentenza n. 317/2025, il Tar Emilia-Romagna ha ribadito che i servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, non sono soggetti all’obbligo di indicare in offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza. Tuttavia, nel caso specifico, riguardante servizi turistici e promozionali, ha escluso che ricorressero i presupposti per tale qualificazione, ritenendo che le attività richieste fossero in parte manuali e non richiedessero competenze specialistiche non standardizzate. Di conseguenza, ha accolto il ricorso e annullato l’aggiudicazione per mancata indicazione dei costi.
