Parere sensato e condivisibile quello espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 18.11.2022, n. 173, secondo il quale se le procedure, pur denominate di affidamento diretto, sono organizzate con una consultazione competitiva e comparativa del mercato, si può compensare i tecnici con gli incentivi di cui all’articolo 113 del codiced dei contratti
Il parere indirettamente conferma: l’affidamento è realmente diretto solo quando non vi è una competizione ed una comparazione, nell’ambito di regole strutturate, tra offerte.
Se, invece, pur richiamando l’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, o l’articolo 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020, si determina non un’esame di “preventivi” preliminare alla successiva contrattazione con un operatore economico, bensì un confronto comparativo e competitivo di detti preventivi (che, poi, pur così denominati finiscono per essere vere e proprie offerte), si dà vita ad una gara vera e propria. Che legittima la percezione degli incentivi tecnici.
