Con l’espressione anglosassone “know how” si allude all’insieme delle competenze e delle esperienze che consentono di svolgere in modo ottimale un’attività, una professione, ecc. Ai nostri fini, appare evidente che anche gli operatori economici (chi più chi meno) possano disporre di un tale bagaglio conoscitivo e applicativo. Bagaglio rispetto al quale, presumibilmente, essi hanno interesse a mantenere riserbo per evitare un calo di competitività sul mercato di riferimento. Fatta tale premessa, potrebbe capitare che un concorrente uscito sconfitto dalla gara chieda di accedere a delle parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario rimaste fino a quel momento segretate perché in grado di svelarne il “know how”.
In un’ipotesi siffatta, come rilevato nell’ordinanza n. 871/2024 del Consiglio di Stato, per bilanciare il diritto d’accesso e l’esigenza opposta concernente alla tutela della riservatezza, occorrerebbe far leva sul parametro della stretta indispensabilità di cui all’art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n.241/1990, in quanto idoneo a giustificare la prevalenza del primo sulla seconda.
