Se si presentasse ad un Comune un’istanza di accesso civico semplice al fine di conoscere: 1) il curriculum vitae dei soggetti affidatari di incarichi di consulenza; 2) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali; non sarebbe accettabile una mancata risposta. Invero, per la sentenza n. 1041/2024 del TAR Cosenza, si tratterebbe di dati che, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, la PA avrebbe l’obbligo di pubblicare.
