In materia di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo il Tar Veneto (sentenza n. 2026/2024), il rapporto tra intermediario e operatore-esecutore del servizio risulterebbe pur sempre attratto nell’alveo della nozione di “subappalto” e, cioè, in quel “contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore”.
