Nella logica di una efficiente e non disparitaria cooperazione tra operatori economici e stazione appaltante, è ammessa l’attività di soccorso procedimentale.
Quest’ultima non va confusa con il soccorso istruttorio che, ex art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016, non potrebbe riguardare l’offerta, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello tecnico.
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con sentenza n.7353 del 22 agosto 2022.
Con il soccorso procedimentale è possibile richiedere, qualora si abbiano dubbi circa “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, trattandosi, segnatamente, di precisazioni finalizzate a consentire l’interpretazione delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte.
