Il TAR Campania, con la sentenza n. 17 del 2 gennaio 2026, chiarisce che la conoscenza dei luoghi maturata in un precedente affidamento non rende ultroneo il sopralluogo imposto dalla lex specialis quando strutture e impianti oggetto di gara non coincidono integralmente con quelli già noti all’operatore. L’obbligo non è quindi ridondante o sproporzionato se la procedura riguarda presidi ospedalieri e impianti specifici e distinti rispetto al perimetro del servizio pregresso. Diversa è la posizione del gestore uscente, per il quale la giurisprudenza riconosce l’irrilevanza dell’effettuazione del sopralluogo.
