Ci riagganciamo ad un precedente contributo con cui era stata esaminata la verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. Nel soffermarci ora sulle sole procedure evidenziali di beni e servizi, tralasciando in questa sede gli appalti di lavori che, come già evidenziato, prevedono la presentazione della SOA per importi pari o superiori a 150.000 euro, partiamo con l’analizzare la struttura, ovvero lo “scheletro” del modello DGUE. Il Documento di Gara Unico Europeo, il cui utilizzo a partire dal 18 aprile 2018 dovrebbe (l’uso del condizionale è riferito ad una prassi, opposta, ancora molto frequente) essere esclusivamente in forma elettronica (servizio DGUE elettronico), persegue la finalità di semplificare nonché di limitare una buona parte di oneri amministrativi in capo alle Stazioni Appaltanti e agli operatori economici partecipanti attraverso la standardizzazione di un unico modello di autocertificazione a livello europeo.
Struttura del Modello
Il DGUE consente di dichiarare preliminarmente di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 Dlgs 50/2016 e di rispettare i criteri di selezione sanciti dall’ 83 del Codice. Il modello, laddove previsto dalla legge di gara, permette inoltre di dichiarare il rispetto degli ulteriori criteri oggettivi fissati per limitare il numero dei candidati / offerenti (c.d. “forcella”, tipica delle procedure ristrette/negoziate) ai sensi dell’art. 91 del Codice. Il modello di Gara Unico Europeo è articolato in 6 parti. La prima di queste sei sezioni, rubricata “Informazioni sulla procedura d’appalto” è a cura dell’Amministrazione e contiene gli estremi della gara, nonché i riferimenti della Stazione Appaltante procedente. La seconda parte del modello è denominata “Informazioni sull’operatore economico”: qui vengono descritte, oltre alle informazioni del partecipante e dei relativi rappresentanti, anche gli eventuali dati relativi all’avvalimento, alla volontà di ricorrere al subappalto e alle modalità di partecipazione in forma singola o raggruppata. Ma anche aspetti relativi alla dimensione aziendale: se l’o.e. è una micro, piccola o media impresa, rilevante -tra l’altro – per la riduzione delle garanzie ex art. 93 e 103 del Codice. Una apposita sezione dedicata della parte II prevede, poi, la possibilità di indicare l’iscrizione ad elenchi ufficiali o il possesso di certificazioni di organismi accreditati (vedi SOA) che -in caso affermativo – sgraverebbe l’operatore dal compilare la parte IV B e C del DGUE ma fornendo unicamente i dati richiesti dalla sezione A della parte II. Con la Terza parte il modulo introduce i requisiti di ordine generale e di moralità, ovvero quelli previsti dall’art. 80 per il cui dettaglio si rinvia alla prima parte del presente contributo dedicato, appunto, ai requisiti generali. Vale la pena comunque specificare che la parte III è suddivisa in altre quattro sottosezioni di cui alla lettera A (condanne penali e ambito soggettivo di applicazione); lettera B (pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali); lettera C (insolvenza, illeciti professionali e conflitto di interessi); infine lettera D (motivi aggiuntivi come il c.d. “pantouflage”; situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ; antimafia; assunzioni obbligatorie ex L. 68/99; divieto di intestazioni fiduciarie).
I Requisiti speciali: criteri di selezione
La parte IV proietta il compilatore nella sezione del modulo dedicata ai criteri di selezione e alle informazioni concernenti le certificazioni di qualità. I c.d. requisiti speciali sono quelli previsti dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici e consistono nel possesso di idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In conformità alle direttive UE e anche al fine di agevolare PMI (piccole e medie imprese) nell’ottica di una maggior concorrenza, l’indicazione dei suddetti requisiti deve chiaramente rispettare il principio di proporzionalità. I requisiti di capacità economica e finanziaria sono anzitutto funzionali alla sostenibilità dell’offerta presentata. Questi possono consistere in un fatturato minimo annuo di tipo globale o riferito al settore di attività oggetto dell’appalto (fatturato specifico) e/o livelli adeguati di copertura assicurativa o, ancora, informazioni sui conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività. Il fatturato minimo annuo, laddove richiesto, non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto salvo specifiche circostanze adeguatamente motivate.
Mentre le capacità tecnico-professionali si riferiscono alla idoneità dell’o.e. circa l’esecuzione e il rispetto delle obbligazioni contrattuali (es. risorse umane, tecniche necessarie per rispettare il progetto). Anche in questo caso è comunque possibile fare riferimento a requisiti di natura parzialmente economica: si pensi all’elenco delle principali forniture di beni o servizi prestati nel triennio precedente e al raggiungimento di determinati importi nell’ambito delle relative commesse. Il requisito può riguardare, altresì, l’indicazione delle risorse tecniche e umane, delle misure di gestione ambientale, il numero medio dei dipendenti, l’equipaggiamento tecnico, la campionatura, il controllo qualità. Tornando alla strutturazione del DGUE, il modello mette a disposizione una sezione denominata “Alfa” che consente una indicazione globale di tutti i requisiti, evitando così la compilazione integrale della parte IV, previsione comunque ammissibile solo in caso di specifica previsione nel bando/disciplinare. Chiudono l’autocertificazione standard le sezioni V e VI dedicate, rispettivamente, alla “forcella” prevista ai sensi dell’art. 91 del Codice e alle dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità dei dati resi e attesta di essere in grado di produrre la documentazione comprovante quanto riferito, salvo le informazioni che la SA è in grado di ottenere autonomamente tramite la consultazione di banche dati nazionali (vedi ad es. AVCPASS).
Il DGUE è obbligatorio?
Il dato testuale della norma di cui all’art. 85 del Codice recita: “Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea…(omissis)”. Nonostante la scelta semantica del legislatore, il MIMS tramite le linee guida per la compilazione del modello di formulario DGUE approvato dal Regolamento di Esecuzione UE 2016/7 prevede il suo utilizzo per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali disciplinate dal Codice dei contratti pubblici sia di importo superiore che inferiore alle soglie comunitarie ex art. 35 Dlgs 50/2016. L’utilizzo del DGUE non risulta obbligatorio, invece, per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, co 2, lettera a), del Codice per cui autocertificazioni diverse, pur sempre conformi al DPR 445/2000, sembrano ammissibili anche a detta dell’ANAC (cfr. linee guida n.4).
