Il TAR Lombardia Milano, con la sentenza n. 1136 del 9 marzo 2026, chiarisce che chi ha stipulato un accordo preliminare di subappalto con l’aggiudicatario di un accordo quadro non ha un interesse attuale all’accesso alla documentazione di gara. L’interesse può sorgere solo con la stipula dei contratti attuativi, poiché l’aggiudicazione dell’accordo quadro non comporta l’immediata esecuzione delle prestazioni offerte. L’accesso è ammesso solo se si dimostra la necessità del subappalto o la strumentalità dell’ostensione alla contestazione dell’offerta.
