Il TAR Basilicata, con sentenza n. 360/2025, ha chiarito che l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 non esclude la possibilità di applicare il ribasso anche ai costi della manodopera. Tale ribasso è legittimo se giustificato dall’efficienza dell’organizzazione aziendale, pur in presenza dell’obbligo di separazione dei costi della manodopera e della sicurezza.