Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4584/2025, ha distinto l’errore materiale dell’offerente, sanabile solo se evidente nell’offerta stessa, dall’errore di verbalizzazione della Commissione, rilevabile dal contesto dell’atto. Il primo attiene alla par condicio tra i concorrenti, il secondo ai principi di imparzialità e buon andamento.
Secondo il TAR Campania, sentenza n. 3744/2025, l’esclusione per mancato riscontro al soccorso istruttorio è legittima solo se manca del tutto una risposta. Se il documento trasmesso è diverso da quello richiesto, ma comunque dichiarato in gara, si tratta di errore materiale sanabile.