Sull’emendamento “Pella” al disegno di legge di conversione del d.l. 75/2023 in questi giorni si sono letti commenti di grande soddisfazione, perchè avrebbe risolto i problemi posti dalla norma, davvero insensata, finalizzata ad imporre il tetto agli idonei.
Da un lato è incredibile che prima si adottino norme infelici, dannose, mal scritte e controproducenti e, poi, si adottino termini trionfalistici per delle “toppe” successive.
Ma, andiamo al sodo. Ecco il testo dell’emendamento approvato, che modifica di nuovo l’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001, sostituendo come segue il quarto e il quinto periodo: “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma“.
Perchè i “trionfi”?
- perchè il tetto non si applica ai concorsi indetti “dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati” per un numero di posti inferiori a 20 unità: nella gran parte dei casi, quindi, i concorsi di questi enti non incontreranno la ghigliottina agli idonei;
- perchè, comunque, i comuni piccolissimi, che mai potrebbero indire concorsi per 20 unità, visto che nemmeno hanno 20 dipendenti in dotazione organica, cioè i comuni con meno di 3.000 abitanti, sono totalmente esentati dal tetto;
- perchè non sono soggetti al tetto i concorsi per i tempi determinati.
Tutto bene, dunque? Non proprio.
Intanto, non si può non notare la stranissima elencazione degli enti esentati dal tetto se bandiscono concorsi per meno di 20 unità; la riscriviamo: regioni, province, altri enti locali, enti o agenzie da questi controllati o partecipati. Ma, perchè: le province non sono “enti locali”? E, poi, per “enti e agenzie” cosa intendiamo? Si spera, enti di diritto pubblico; ma, se sono di diritto pubblico, come fanno ad essere “controllati o partecipati”? Mistero.
In secondo luogo, è di tutta evidenza l’inutilità totale della precisazione secondo la quale i concorsi dei comuni con meno di 3.000 abitanti non sono soggetti al tetto: come se quei comuni potessero mai, comunque, indire concorsi per oltre 20 posti…
In terzo luogo, non c’è possibilità alcuna di comprendere perchè il tetto agli idonei possa valere per i concorsi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato, ma non per le assunzioni a tempo determinato. Tra parentesi: i concorsi per assunzioni a tempo determinato non dovrebbero nemmeno esistere. E sì: l’articolo 36, comma 2, penultimo periodo, del d.lgs 165/2001, infatti, dispone con notevole chiarezza che “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato“. Chi ha scritto l’emendamento evidentemente non sapeva dell’esistenza di questa norma e ora si crea un gustosissimo cortocircuito normativo all’interno del d.lgs 165/2001, perchè ovviamente la mano destra non sa cosa fa la sinistra e non c’è un benchè minimo coordinamento tra le due disposizioni.
Ultima, ma non ultima, l’ulteriore complicazione: poniamo che un ente abbia possibilità e modo di bandire concorsi per oltre 20 posti. Prima dell’emendamento, gli idonei sarebbero stati pari al 20% dei candidati piazzatisi in graduatoria dopo l’ultimo posto utile. Quindi, ipotizzando un concorso per 21 posti, con 121 candidati in graduatoria, gli “idonei” veri e propri sarebbero stati 20, il 20% cioè dei piazzati dal 22° al 121° posto.
Ciò in forza dell’articolo 1-bis del d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023, che ha aggiunto al comma 5-ter dell’articolo 35 del d.lgs 165/2001, la seguente disposizione: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.
Ma, l’emendamento riscrive il già poco comprensibile testo del quarto e quinto periodo della norma trascritta qui sopra e dispone: “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso …“.
Un momento: occorre a questo punto raffrontare il testo derivante dalla legge di conversione del d.l. 44/2023 con quello dell’emendamento Pella:
| 4° periodo dell’ art 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001 risultante dalla legge 74/2023, di conversione del d.l. 44/2023 | 4° periodo dell’ art 35, comma 5-ter, del d.lgs 165/2001 risultante dall’emendamento Pella |
| “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. n caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo” | Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso |
L’emendamento Pella dispone una regola totalmente diversa: non riferisce il 20% al numero degli idonei che seguono in graduatoria l’ultimo dei posti utili, ma ai “posti messi a concorso”.
Dunque, applicando l’esempio di prima, se l’ente che può permetterselo bandisce un concorso per 21 posti, anche se in graduatoria se ne reperiscano 121, gli idonei non sarebbero 20 (cioè il 20% dei 100 candidati piazzati in graduatoria dal 22° posto in poi), ma il 20% dei 21 posti messi a concorso, dunque appena 4.
E’ un effetto voluto? Chi ha scritto l’emendamento sapeva davvero quel che voleva? Intendeva realmente ottenere gli effetti bislacchi che ne derivano?
