La sentenza 22.8.2022, n. 25066 della Cassazione, Sezione Lavoro, è estremamente discutibile. I giudici affermano che se il datore pubblico non si pronuncia sulla richiesta del dipendente di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la trasformazione avviene comunque, come rimedio al silenzio del datore pubblico.
Così si esprime la sentenza: “dovendosi ritenere, nell’ipotesi del mancato pronunciamento dell’amministrazione sulla domanda di part time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l’automaticità dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso”.
L’interpretazione fornita appare un evidente errore, specie laddove mira ad evidenziare l’automatismo della trasformazione.
Infatti, la sentenza non tiene conto dell’evoluzione normativa che ha caratterizzato l’articolo 1, comma 58, della legge 662/1996. Tale norma è stata modificata dall’articolo 73, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, che è bene riportare per intero:
“All’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: “avviene automaticamente” sono sostituite dalle seguenti: “puo’ essere concessa dall’amministrazione”;
b) al secondo periodo le parole “grave pregiudizio” sono sostituite dalla seguente: “pregiudizio”;
c) al secondo periodo le parole da: “puo’ con provvedimento motivato” fino a “non superiore a sei mesi” sono soppresse;
d) all’ultimo periodo, le parole: “il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze“.
Non v’è alcun modo per mettere in dubbio la chiarissima volontà del legislatore di eliminare ogni automatismo nella vicenda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Infatti, la trasformazione automatica era possibile prima del d.l. 112/2008, ma non è certamente più possibile dopo.
Ritenere che il giudice civile consideri l’automatismo alla stregua di “silenzio assenso” è erroneo. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, “fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda”. Il silenzio assenso è una fattispecie che riguarda solo ed esclusivamente la gestione dei procedimenti amministrativi e non riguarda la regolazione civilistica dei diritti, qual è quella connessa al rapporto di lavoro.
Il testo dell’articolo 1, comma 58, della legge 662/1996, se letto a sè, può in effetti prestare il fianco ad essere considerato alla stregua di una norma che dispone a carico del datore di lavoro un termine essenziale, decorso il quale decade dall’esercizio del potere datoriale di non concedere la trasformazione: “La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo’ essere concessa dall’amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e’ indicata l’eventuale attivita’ di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attivita’ lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita’ di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalita’ dell’amministrazione stessa. La trasformazione non
puo’ essere comunque concessa qualora l’attivita’ lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica”.
La disposizione pone all’amministrazione un termine per decidere. Ma, ritenere che il superamento di tale termine implichi l’automatica trasformazione, significa privare di significato l’intervento riformatore del 2010, finalizzato senza dubbio alcuno proprio ad eliminare gli automatismi.
D’altra parte, la norma non prevede espressamente alcuna conseguenza decadenziale per violazione del termine, nè tanto meno appunto il meccanismo dell’automatica trasformazione.
Appare più equilibrato sostenere che il decorso dei 60 giorni entro i quali l’amministrazione può concedere o negare la trasformazione metta il dipendente nelle condizioni di ricorrere contro l’inadempimento del datore pubblico a pronunciarsi espressamente, per chiedere al giudice di imporre al datore di esprimersi. Ritenere che il decorso del termine comporti implicita autorizzazione al part time (per quanto sia certamente da stigmatizzare la circostanza che un datore pubblico lasci passare ben 2 mesi per pronunciarsi su un’istanza sicuramente rilevante per la propria organizzazione) è un’alterazione agli equilibri che all’istituto ha dato l’articolo 73 del d.l. 112/2008.
