Dopo aver provveduto a qualificare come “affidamento diretto procedimentalizzato” la procedura alla base della controversia condotta in giudizio, il TAR Milano, con sentenza n. 3592/2024, si è soffermato sul tema degli autovincoli stabiliti dalla stazione appaltante. Nello specifico, è stato rilevato che qualora una PA, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decidesse di autovincolarsi, stabilendo delle regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa sarebbe tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) sarebbe impedita la successiva disapplicazione; b) la relativa violazione determinerebbe l’illegittimità delle successive determinazioni.
Nel caso sottoposto al Collegio, la stazione appaltante si sarebbe autovincolata con riguardo al criterio di aggiudicazione della commessa, obbligandosi ad individuare il contraente sulla base dei criteri prescelti e previamente comunicati ai concorrenti e non potendo determinarsi in itinere all’applicazione di regole differenti.
