L’art. 381, co. 5 del D.P.R. n. 495/1992 farebbe dipendere la concessione di uno spazio di sosta riservato a soggetti disabili – ossia di un’area pubblica riservata al parcheggio di una sola autovettura, con esclusione di ogni altra – da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che dovrebbe tener conto di una pluralità di interessi non coincidenti.
Pertanto, secondo la sentenza n. 2927 /2024 del TAR Catania, qualora non venisse trasmessa al Comune la documentazione richiesta dalla norma, il rigetto dell’istanza sarebbe inevitabile.
