La decisione del TAR Liguria n. 165/2024, ha concentrato la propria attenzione sulla previsione di cui al secondo comma dell’art. 110, d.lgs. n. 36/2023 [1]. Nello specifico, è stato sottolineato che, tale norma, avrebbe introdotto il principio del “one shot” nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, prevedendo che i giustificativi richiesti al concorrente debbano essere prodotti entro un termine perentorio. Pertanto, la possibilità di effettuare ulteriori interlocuzioni, presenterebbe carattere eccezionale dal momento che assicurerebbe la rimessione in termini di uno o più concorrenti nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, a fronte di altri candidati rispettosi delle scadenze. In definitiva, quindi, la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante, rilevando che il supplemento istruttorio, se fosse stato concesso, avrebbe violato sia il principio di autoresponsabilità che quelli di massima celerità della conclusione delle singole fasi della procedura previsti per gli appalti PNRR [2].
[1] «2. In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.».
[2] La cui disciplina si sarebbe applicata al caso sottoposto all’attenzione dei giudici.
