Se il concessionario di un’area demaniale marittima realizzasse una pedana in legno (per il passaggio delle persone con ridotta capacità motoria) avente dimensioni inferiori rispetto a quelle assentite nella concessione edilizia rilasciata dal Comune, non dovrebbe corrispondere alcun indirizzo a quest’ultimo. Infatti, secondo la sentenza n. 598/2024 del TAR Liguria, l’occupazione di una superficie inferiore a quella assentita, non costituirebbe un’utilizzazione del bene demaniale marittimo difforme dal titolo concessorio né un’innovazione abusiva.
