La deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto 21.10.2022, n. 162, evidenzia che i comuni non hanno ancora accettato il cambiamento di paradigma derivante dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019: non si applica più il tetto al turn over come elemento per stabilire le facoltà assunzionali, ma il rapporto spesa di personale/entrate.
Il che rende del tutto inutile pensare ai vecchi canoni della “neutralità” della spesa per mobilità, o per assunzioni di categorie protette o per assunzioni finalizzate alla sostituzione di personale cessato.
Quel che conta è solo l’elemento numerico del rapporto tra entrate e spese e la connessa quantità di spesa che a fronte di tale rapporto sia ammessa, senza che si dia rilievo alcuno alla ragione e alla finalità dell’assunzione.
Nel periodo transitorio fino al 2024, i comuni virtuosi potranno assumere nei limiti indicati dall’articolo 5 del DM 17.3.2022.
Molto banalmente, dovranno tenere in considerazione solo le seguenti grandezze:
- la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’articolo 2 del DM 17.30.2022,
- la possibilità del suo incremento, comunque annualmente fattibile in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2.
Poniamo che un comune tra i 5.000 e i 9.999 abitanti sia virtuoso e possa assumere e che nel 2018 la sua spesa di persone fosse pari a euro 500.000.
L’ente fino al 2024 potrà incrementare gradualmente la spesa di personale, assumendo a tempo indeterminato, di 130.000 euro: gli incrementi percentuali della spesa annuale, infatti, non si accumulano, perchè quello dell’anno successivo assorbe quello dell’anno precedente. Pertanto, nel 2024, se l’ente dovesse utilizzare appieno tutte le facoltà assunzionali, la spesa rispetto al 2018 sarà in valore assoluto di 630.000 euro.
Le facoltà assunzionali sono quindi da gestire come nell’esempio che segue:
| Spesa di personale 2018= | 500.000,00 | |||||
| anni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| % di incremento | 17,00% | 21,00% | 24,00% | 25,00% | 26,00% | |
| A | B= A+4% | C=B+3% | D=C+1% | E=D+1% | ||
| Valore annuale assoluto facoltà assunzionali | 85.000,00 | 105.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 |
| Anno | Impiego annuale facoltà | Residuo utilizzabilel’anno successivo | Facoltà assunzionali anno successivo | Totale spesa annua ammissibile |
| F | G=A-F | H=B-A+G | ||
| 2020 | 48.000,00 | 37.000,00 | 57.000,00 | 585.000,00 |
| I | L | M=C-B+L | ||
| 2021 | 24.000,00 | 33.000,00 | 48.000,00 | 605.000,00 |
| N | O | P=D-C+O | ||
| 2022 | 24.000,00 | 24.000,00 | 29.000,00 | 620.000,00 |
| Q | R | S=E-D+R | ||
| 2023 | 0,00 | 29.000,00 | 34.000,00 | 625.000,00 |
| T | U | V | ||
| 2024 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| TOT | 130.000,00 |
Gli enti dispongono, quindi, di un certo valore finanziario da destinare alle assunzioni, che viene consumato in relazione alle assunzioni effettuate, qualora dette assunzioni comportino, ovviamente, una crescita della spesa rispetto al 2018. Da questa crescita non si possono scomputare le assunzioni per sostituzione di personale, perchè i conteggi includono qualsiasi utilizzo delle facoltà assunzionali effettuato, qualunque sia la finalizzazione dell’assunzione: sia sostituire personale cessato, sia aggiungere nuova forza lavoro.
