Valutazione dei dirigenti vincolata alle indicazioni dell’Oiv, ma ancora per poco

L’ordinanza della Cassazione Lavoro 17.3.2026. n. 6109 (commentata da Nicola Niglio qui) evidenzia indirettamente l’impatto molto forte che deriverà sull’attività di valutazione da parte della “riforma Zangrillo”. La Cassazione, in termini molto chiari, afferma che la valutazione è attività di natura strettamente tecnica, come tale non di pertinenza del sindaco, su basi “fiduciarie” o discrezionali,…

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L’ordinanza della Cassazione Lavoro 17.3.2026. n. 6109 (commentata da Nicola Niglio qui) evidenzia indirettamente l’impatto molto forte che deriverà sull’attività di valutazione da parte della “riforma Zangrillo”.

La Cassazione, in termini molto chiari, afferma che la valutazione è attività di natura strettamente tecnica, come tale non di pertinenza del sindaco, su basi “fiduciarie” o discrezionali, ma direttamente condizionata dall’operato dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

Sancisce la sentenza: “alla politica deve essere correttamente consentito di valutare il raggiungimento degli obiettivi di performance, in una visione strategica e performante dell’attività della P.A., ma certamente non quello di poter sindacare gli aspetti tecnici delle “competenze professionali” dei propri organi tecnici, e ciò anche al fine, non secondario, di garantirne il non asservimento o lo sviamento delle funzioni”. E aggiunge che occorre verificare un effettivo coinvolgimento dell’Oiv “nella procedura di apprezzamento delle perfomance individuali né a tale attività raffronta la scelta del Sindaco. Quest’ultima deve bilanciare la discrezionalità politica con i principi di buona fede, correttezza e obiettività amministrativa, evitando giudizi incoerenti con i parametri di misurabilità ed i riscontri oggettivi”.

In parole più concrete, l’operato tecnico dell’Oiv è vincolante per il sindaco, privo della possibilità di produrre autonomamente una valutazione discrezionale, slegata dall’esame concreto delle specifiche misurazioni oggetto della valutazione.

La tendenziale vincolatività dell’operato dell’Oiv, però, è proprio oggetto di uno degli effetti maggiormente dirompenti del ddl Zangrillo, che tende esattamente ad eliminarla, in favore di un potere privo di limiti degli organi di goerno.

Di seguito, riportiamo il testo dell’articolo 7 del d.lgs 250/2009 come risulterebbe coordinato con la riforma:

Art. 7

Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere non vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione,  il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all’articolo 14, cui competono la proposta non vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonché la proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;

a-bis) dall’organo di indirizzo politico amministrativo per i dirigenti di vertice;

b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.

2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

La specificazione introdotta nel primo periodo del comma 1, ai sensi del quale la valutazione annuale deve essere coerente con il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso è pleonastica e poco utile. Invece, è di grande impatto la piccola parolina “non” introdotta nel secondo periodo.

Tale negazione è, infatti, sufficiente a togliere agli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) una parte fondamentale del loro ruolo e della loro funzione.

Oggi è assegnata agli Oiv la competenza:

  1. di esprimere il parere “vincolante” sul sistema di valutazione;
  2. di valutare i risultati delle strutture amministrative nel loro complesso e la proposta di valutazione dei dirigenti “di vertice”: una proposta anch’essa, in concreto, vincolante, proprio per la posizione di indipendenza degli organismi, volta a garantire l’assenza di inquinamenti di ordine politico nella definizione delle valutazioni.

Appare chiaro l’intento di fissare le funzioni dell’Oiv in modo diametralmente opposto. Infatti, il primo effetto consiste nell’eliminare la forza vincolante del parere espresso dall’Oiv sul sistema di valutazione operante nell’ente.

E’ ben chiaro che attribuire al parere dell’Oiv efficacia “non” vincolante, invece dell’attuale vincolatività, implica ridurre di gran lunga l’utilità dell’organismo, del cui operato sarà possibile addirittura prescindere, cosa non consentita attualmente, come spiega la Cassazione.

L’Oiv fu introdotto nel 2009 col preciso scopo di inquadrare la valutazione alla stregua di un processo necessariamente tecnico, in tutto separato da qualsiasi influsso o aspetto di natura politica.

Non a caso, la riforma del 2009 si riferì, allo scopo, ad un organismo “indipendente” di valutazione. L’indipendenza di cui parla la norma è, ovviamente, riferita sia al valutato (dirigenti) sia, soprattutto, all’organo di governo.

E’ perfettamente chiaro come la valutazione possa incidere profondamente sul rapporto tra politica e gestione ed indirettamente influenzare non poco l’attività dei dirigenti.

Va richiamato quanto prevede in proposito l’articolo 21, comma 1, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale sono previste quattro forme di responsabilità, accertate in primis proprio attraverso il processo di valutazione. Infatti, la disposizione prevede che “Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione”, con “l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente” determina:

  1. la responsabilità disciplinare;
  2. l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale;
  3. in relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la revocare dell’incarico con collocazione del dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 del d.lgs 165/2001:
  4. il recesso dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Dunque, il sistema di valutazione è tutt’altro che neutro rispetto al delicatissimo sistema di separazione delle competenze tra politica e gestione.

Con un Oiv competente ad esprimere un parere vincolante sul sistema di valutazione, la politica viene privata del potere di decidere in modo diretto e totalmente discrezionale, persino prescindendo dalle regole tecniche, come strutturare il sistema di valutazione. Se il parere dell’Oiv viene privato dell’efficacia vincolante, trascendere dal piano della tecnica pura della valutazione al rischio di sistemi per coartare, invece di valutare, è evidentissimo.

Ma non basta. La circostanza che si intenda privare gli Oiv della capacità di incidere e decidere – sul piano della stretta tecnica – in merito alla valutazione della dirigenza, lo comprovano sia la novella alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 del d.lgs 150/2009, sia, soprattutto, la nuova lettera a)-bis.

Il nuovo testo della lettera fa sì che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Oiv, ma in modo debole e formale. Infatti, tale valutazione si esplica nella formulazione di una proposta, ancora una volta “non vincolante” di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso.

Poiché gli Oiv indirizzano la loro proposta ovviamente agli organi di governo, la loro efficacia non vincolante consente con ogni evidenza agli organi di governo di distaccarsi dalle conclusioni tecniche espresse dall’Oiv e, dunque, anche di disporre in modo differente.

Di fatto, l’Oiv viene privato della sua specifica funzione: garantire una valutazione indipendente e improntata all’applicazione di regole tecniche. Le strutture sono conseguentemente esposte a decisioni finali non coerenti con la tecnica e a rischio di condizionamenti non di natura tecnica e gestionale. Questo vale tanto a maggior ragione per i vertici delle strutture, dirigenti o responsabili di servizio. Infatti, il nuovo testo della lettera a) del comma 2 di nuovo assegna all’Oiv solo una “proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di vertice”. L’esatto opposto della conclusione cui perviene la Cassazione.

La nuova lettera a-bis) completa il quadro, perché precisa che se l’Oiv si limita a proporre, con efficacia non vincolante, la valutazione della dirigenza di vertice, l’effettiva valutazione viene assegnata alla competenza propria dell’organo di indirizzo politico amministrativo, cioè di governo.

La valutazione della dirigenza, quindi, passerà da – doveroso – metodo tecnico, gestionale, statistico di misurazione in un’ordalia politico-fiduciaria, con un ruolo degli Oiv quasi solo decorativo, tale da lasciar porre la domanda sull’effettiva utilità della permanenza di simile organismo in un sistema così riformato, nel quale la funzione di valutazione sarà direttamente realizzata dagli organi di indirizzo politico per i dirigenti di vertice.

Gli organi di governo potranno legittimamente non tenere conto delle elaborazioni dell’Oiv, la cui funzione, come evidenziato prima, si riduce ad una mera istruttoria. Sembra di tutta evidenza la perdita dell’indipendenza della funzione di valutazione, che da specificamente tecnica rischia di divenire, invece, uno strumento di consolidamento (o di reiezione) dei rapporti “fiduciari” connessi a identità di vedute politiche.

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