Il TAR Campania, nella decisione n. 535 /2024, interessandosi dell’impugnazione della determina di un Comune che, in autotutela, aveva annullato l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio o dell’incarico di attività di supporto e affiancamento per la creazione e gestione della banca dati del CUP, ne ha approfittato per enunciare le condizioni al ricorrere delle quali potrebbe invocarsi la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione. In particolare, la domanda risarcitoria per tale tipo di responsabilità potrebbe accogliersi nel caso in cui: a) un operatore economico abbia partecipato, con esito vittorioso, ad una gara di appalto; b) via stato il concreto avvio della esecuzione anticipata del servizio; c) l’amministrazione appaltante, successivamente, abbia annullato in autotutela l’aggiudicazione per difetto di iscrizione del concorrente, prevista dalla legge, in uno specifico Albo; d) la lex specialis non prescriveva tale iscrizione quale requisito obbligatorio di partecipazione; e) il privato dimostri di aver maturato un affidamento incolpevole e quindi tutelabile. Quanto a quest’ultimo profilo, infatti, è stato sottolineato che l’art. 5 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento”) avrebbe «declinato il principio di affidamento negli appalti pubblici, recependo i principi sulla tutela dell’affidamento incolpevole».
