Secondo quanto puntualizzato dal TAR Lecce, sez. II, nella sentenza n. 990/2024, un Comune farebbe più che bene a revocare la determina di indizione di un concorso pubblico dopo aver appreso, a seguito dell’ordinanza cautelare del GIP, del possibile compimento di talune gravi condotte illecite (diffusione delle tracce oggetto di prova scritta e degli argomenti oggetto di prova orale prima dello svolgimento delle medesime prove; attribuzione dei punteggi e delle votazioni senza alcuna effettiva valutazione della preparazione di alcuni candidati) poste in essere, nel corso della medesima procedura, ad opera del Presidente e degli altri membri della Commissione al fine di favorire taluni candidati. Si discuterebbe, infatti, di una circostanza di per sé sufficiente a far dubitare in radice dell’oggettiva correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa.
