Differire la prova fisica di un concorso è possibile. Lo ha affermato la sez. II del TAR Lazio nella sentenza n. 15920/2024. Nello specifico, è stato osservato che il Comune sbaglierebbe a non differirla ogni volta che: (i) la richiesta di differimento sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale; (ii) non vi fosse alcuna dimostrazione circa il nesso eziologico fra la stessa e gli (eventuali) significativi aggravi organizzativi e finanziari a carico della PA; (iii) il motivo ostativo di salute non sia imputabile (per negligenza o imprudenza) al candidato richiedente il differimento.
