A mezzo del parere MIT n. 2510/2024, è stato chiarito che per i contratti di servizi e forniture non aventi carattere periodico e per i quali si prevedesse il pagamento in una sola soluzione, non troverebbero applicazione i commi 3, 4 e 5 dell’art. 125 del d.lgs. 36/2023, in quanto relativi al pagamento degli acconti del corrispettivo contrattuale. Inoltre, nel caso di pagamento in un’unica soluzione di procedure di importo inferiore a euro 40.000, viste le esigenze di semplificazione sottese alle predette procedure, il certificato di pagamento potrebbe essere sostituito da un atto informale (quale, ad esempio, la nota di autorizzazione alla emissione della fattura).
