Con riguardo all’interpretazione delle disposizioni del “nuovo” Codice degli appalti, il parere MIT n. 2722/2024 ha rilevato che, relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, sarebbe rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione. Il Ministero, peraltro, ha rimandato anche alla delibera ANAC n. 262/2023.
