In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, in un recente orientamento applicativo, l’ARAN ha posto in evidenza che il limite di cui all’articolo 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017 non opererebbe con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del d.lgs. n. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.
Ragione per cui, gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non sarebbero assoggettati al limite in questione.
