Formulando un apposito orientamento applicativo, l’ARAN ha posto in evidenza che l’art. 60, co. 8, del nuovo CCNL 16.07.2024 avrebbe disapplicato, a far data dal 31.12.2021, la norma del CCNL 17.12.2020 contenuta all’art. 107, co. 3, che prevedeva la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento, fino a € 3.008,00 per i segretari di fascia A e B e € 1.964,00 per i segretari di fascia C. Pertanto, il segretario titolare di segreteria convenzionata al quale è stato riconosciuto l’allineamento stipendiale (cd. galleggiamento) avrebbe diritto a percepire gli arretrati su tale voce dalla medesima data (1/1/2022) e, a regime, non dovrebbe essere più applicata alcuna decurtazione.
