Uno studio associato di cui all’art. 66, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 che svolge attività attinenti all’ingegneria e l’architettura, potrebbe dimostrare il possesso dei requisiti di carattere speciale attraverso le attività svolte dai propri dipendenti. Tuttavia, come affermato nel parere MIT n. 2774/2024, non sarebbe ammissibile l’utilizzo del medesimo requisito sia da parte dello studio associato che da parte del singolo socio professionista (c.d. “principio di non duplicazione dei requisiti”).
