A mezzo del parere di precontenzioso n. 423/2024, l’ANAC ha puntualizzato che, in caso di partecipazione ad una procedura nella modalità della RTI, sussisterebbe l’obbligo di depositare l’atto costitutivo del raggruppamento (comprensivo del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario) nella forma della scrittura privata autenticata. Tale circostanza costituirebbe uno dei presupposti necessari della imputabilità dell’offerta medesima, sottoscritta dal solo mandatario, all’intero raggruppamento, nonché condizione di validità della stessa.
